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Il passeggero che desideri presentare un reclamo al Vettore ai sensi del Regolamento UE 1177/2010 e della Delibera ART 83/2019, potrà trasmetterlo entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il Vettore dovrà notificare al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente al reclamo non dovrà superare i due mesi dal ricevimento dello stesso. I reclami possono essere inviati in lingua italiana e/o greca e/o inglese:
– via e-mail all’indirizzo: customer@grimaldi.napoli.it
– via posta certificata all’indirizzo: grimaldieuromed@legalmail.it
– via posta ordinaria / raccomandata a: Grimaldi Euromed SpA, via Marchese Campodisola n. 13, 80133 Napoli.
Il reclamante potrà utilizzare l’apposito form scaricabile dal sito web del Vettore (per Grimaldi Euromed S.p.A.: www.grimaldi-lines.com; per Minoan Lines S.A.: www.minoan.gr ) nella sezione Reclami, o inviare una comunicazione contenente almeno:
In caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui sopra, laddove il reclamo sia stato presentato in maniera completa e con le modalità sopra indicate, o in caso di risposta ritenuta non soddisfacente, il passeggero potrà:
– on-line: tramite il sistema di acquisizione telematica dei reclami (SiTe), accessibile dal sito dell’Autorità (www.autorita-trasporti.it);
– compilando gli appositi moduli disponibili sul sito dell’Autorità, da inviare unitamente alla documentazione obbligatoria, con posta elettronica certificata (al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it) esclusivamente in formato .pdf, oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Autorità di regolazione dei trasporti, Ufficio Diritti degli utenti -Via Nizza 230 – 10126 Torino.
In caso di ritardo nella risposta al reclamo da parte del Vettore, qualora si trovi in Italia il porto di partenza (ovvero il porto di destinazione qualora il porto di partenza si trovi in un Paese non appartenente all’Unione europea), il passeggero avrà diritto ad un indennizzo automatico come previsto dalla misura n. 5 della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 83/2019 reperibile sul sito della Autorità, al seguente link: https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/07/All.-A-delibera-n.-83_2019.pdf